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IL CIELO È SALVO
STOP ALLA CENTRALE

pontremoli

Documenti

 
30 ottobre 2013
La centrale a biomasse di Pontremoli in località Novoleto
La delibera che revoca la concessione alla Renovo
Revocata da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli la concessione dell'area su cui sarebbe dovuta sorgere la centrale a biomasse di Novoleto. Si tratta di una vittoria del Comitato che si è battuto contro l'impianto e che è riuscito a sensibilizzare i cittadini attraverso banchetti nelle piazze, manifesti, convegni, articoli. Ma si tratta anche di una scelta saggia da parte del sindaco e della Giunta, che hanno deciso di fare marcia indietro. Ora la battaglia si sposta contro la Provincia di Massa, il cui piano energetico prevede la costruzione di sette centrali a biomasse in Lunigiana. D'accordo con Regione e lobbies varie.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che con deliberazione n. 78 del 04/06/2013 la Giunta Comunale assegnava alla soc. Renovo Bionergy Pontremoli srl (di seguito “Renovo”) un’area di mq 7.467 all’interno del comparto 3 del PIP di Novoleto per un costo complessivo di € 268.737,33;

PREMESSO
che nella citata deliberazione si prevedeva che:
-ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di gestione, la società assegnataria era tenuta:

a) ad effettuare il pagamento del 60% del suddetto costo, pari ad € 161.242.398,00 entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione;

b) ad effettuare il pagamento della restante quota al momento della sottoscrizione dell’atto di passaggio di proprietà;

c) a rimettere all’Ente, a garanzia del pagamento del saldo, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione, polizza fideiussoria a favore del Comune di Pontremoli di pari importo;

-in tale deliberazione, riportandosi letteralmente, il comma dell’art. 12, si ribadiva che “i suddetti termini sono perentori e l’inosservanza produce l’automatica decadenza dell’assegnazione”;

PREMESSO
che il citato art. 12 del regolamento di gestione del PIP Novoleto, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 68/01 prescrive, a pena di decadenza automatica, che l’assegnatario, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, debba versare il 60% del prezzo e depositare in Comune specifica polizza fideiussoria a favore del Comune a garanzia del pagamento del restante 40% del prezzo;

PREMESSO
che l’assegnazione è stata comunicata alla società assegnataria con raccomandata AR del 15.6.2013 prot. n. 10230, ove sono stati specificamente indicati tutti i termini di cui al citato art. 12 e nella delibera Giunta Comunale n. 78/13 e si è ribadito che “si sottolinea che tutti i termini suddetti sono perentori e l’inosservanza degli stessi produce l’automatica decadenza dell’assegnazione”;

PREMESSO
che la società Renovo ha ricevuto la nota sopra citata in data 24.06.2013;

RILEVATO
che il Comune di Pontremoli ha ricevuto da parte della soc. Renovo l’acconto nella misura del 60% del prezzo (€ 161.242,40) in data 29.07.2013 e dunque oltre il termine perentorio fissato dall’art. 12 del vigente regolamento di gestione del PIP (30 giorni dal 24.6.2013, scadenza: 24 luglio 2013);

RILEVATO altresì che la società RENOVO ha depositato in Comune la polizza fideiussoria con raccomandata AR pervenuta al Comune in data 27.08.2013 ed assunta al protocollo comunale in pari data con il n. 13967, dunque, anche in questo caso, oltre il termine perentorio fissato dall’art. 12 del relativo regolamento (30 giorni dal 24.6.2013, scadenza: 24.07.2013);

PREMESSO
che l’Amministrazione, al fine di garantire la partecipazione al procedimento ed il contraddittorio con la società assegnataria, con nota prot. n.17514 del 5/10/13, ha chiesto al SegretarioGenerale di verificare la regolarità degli adempimenti della società assegnataria ed il SegretarioGenerale ha comunicato alla società Renovo l’avvio del procedimento di verifica del rispetto delle prescrizioni del regolamento PIP con nota prot. n. 17519 del 5/10/13 ricevuta dalla soc. Renovo in data 10/10/13;



PREMESSO
che la società RENOVO ha depositato controdeduzioni in data 25.10.2013 assunte al protocollo comunale in data 26/10/2013 con il n. 18896;

CONSIDERATO
che tali controdeduzioni non risultano accoglibili in quanto:

  • -  in via preliminare la società assegnataria assume che“....il termine di 30 giorni sopra citato non avrebbe natura perentoria e la sua mancata osservanza, tanto più se per un solo giorno, non può determinare l’automatica decadenza dell’assegnazione ...” e ciò in quanto, sempre a detta della società, la norma in questione dovrebbe essere interpretata (“sotto il profilo teleologico”) nel senso di favorire e non impedire gli insediamenti nel PIP (lett. a) ed in quanto l’espressione “termini suddetti” sarebbe riferibile solo ai termini indicati dal comma 3 della norma per cui solo la “mancata richiesta di rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) e la mancata effettuazione degli interventi” giustificherebbero la decadenza dell’assegnazione (lett. b);

    Tali assunti non paiono condivisibili;

  • -  infatti, (in disparte la circostanza che il pagamento è avvenuto non con un giorno

    di ritardo ma con 5 giorni di ritardo in quanto pervenuto in Comune in data 29/7/13 e che il deposito della fideiussione è avvenuto con 34 giorni di ritardo) in primo luogo è da rilevare che il carattere perentorio di tutti i termini di cui all’art. 12 citato – e dunque anche di quelli di cui al presente atto – ribadito alla società assegnataria sia nella delibera della Giunta Comunale n. 78/2013 di assegnazione, sia nella comunicazione del Responsabile del servizio (prot. n. 10230/2013), è stato espressamente riconosciuto dalla stessa Società Renovo con la nota 24.7.2013 – non a caso mai citata nelle controdeduzioni -, trasmessa via PEC in pari data, ed assunta al protocollo comunale al n. 12324 del 25.7.2013, nella quale la società afferma espressamente “Renovo Bionergy Pontremoli srl, pur consapevole della perentorietà dei termini indicati nella convenzione...”; quindi tale perentorietà è stata riconosciuta dalla stessa società assegnataria;

  • -  oltre a quanto sopra già assorbente, l’art. 12 del regolamento di gestione del PIP, come modificato dalla Delibera CC n. 68/01, è chiaro nell’attribuire tale portata a tutti i termini e ciò:
    -sia nella sua interpretazione letterale, in quanto l’espressione “suddetti termini”,

    proprio nella sua portata generale e nell’utilizzo del plurale, appare inequivocabilmente rivolta a tutti i termini sopra fissati dalla stessa norma e non - come pretenderebbe la soc. Renovo - solo a quello ( unico termine espresso nel quarto comma) per la richiesta della concessione edilizia (in tal caso si sarebbe usato non il plurale, ma il singolare);

    oltre a cio', la previsione de qua ( decadenza automatica) non fa parte del comma 4 ( quello appunto citato dall' assegnataria e prevedente il termine di sei mesi per la richiesta della concessione edilizia oggi permesso per costruire) ma costituisce un autonomo comma (il quinto), che, proprio in quanto tale e per detta autonomia, non puo' che riferirsi a tutti i comma (ed a tutti i termini) che lo precedono e non a uno solo (perche' altrimenti sarebbe stato inserito nel corpo del comma 4);

    - sia sotto il profilo della ratio della norma che è quella di evitare che, una volta assegnata l’area, l’assegnatario non paghi il 60% del prezzo, non dia garanzie formali per il pagamento del saldo e tale situazione si protragga sine die (così come per gli altri adempimenti: ad esempio, richiesta di concessione edilizia e esecuzione degli interventi); quindi tutti i termini previsti dall’art. 12 del vigente Regolamento hanno identica natura e rilevanza e tutti sono perentori perché tutti volti al rispetto degli impegni assunti con l’assegnazione;
    questi, dunque, contrariamente a quanto assume la società Renovo, sono la ratio e lo scopo della norma come introdotta dalla Delibera CC n. 68/01 (che, contrariamente a quanto assume la soc. Renovo sub lett.d), non è stato introdotto solo al fine di evitare il ritardo nella richiesta di concessione edilizia, ma bensì per evitare che una volta assegnata l’area, l’assegnatario non paghi la prima tranche del prezzo, non presti garanzie, non paghi il saldo e così via, tant’è che in tal senso si è proceduto anche in passato) e dunque la decadenza automatica dell' assegnazione si applica alla violazione di qualsiasi termine ivi previsto, compresi quelli di cui al presente atto (pagamento della prima tranche del prezzo e deposito fideiussione);

    - del resto, per quanto attiene all’affermazione “...non si vede come si possa sostenere che un solo giorno di ritardo nel versamento di una prima rata determini lesione dell’interesse...pubblico” (lett. c) non si può che rilevare che -oltre alla circostanza che il ritardo del pagamento non è stato di un solo giorno - è insito nel carattere perentorio del termine – di cui peraltro era consapevole la società assegnataria, come da comunicazione del 24.7.2013 - l’automatico verificarsi delle conseguenze previste dalla norma, tant’è che è irrilevante (una volta venuto a compimento il termine) se quest’ultimo sia stato violato per uno più giorni;

    -  del resto, nulla dice Renovo con riferimento al ritardo nel deposito della fideiussione, che, come detto, è pervenuta all’Ente in data 27 agosto 2013 con nota assunta al protocollo comunale n. 13967 e dunque 34 giorni dopo la scadenza (24.7.2013) e ciò costituisce ulteriore ed autonoma causa di decadenza, oltre a quella sopra richiamata;

    -  a ciò aggiungasi che l’art. 12 sancisce l’“automatica decadenza” dell’assegnazione al compimento del termine, per cui l’effetto risolutivo si produce ex lege e, quindi, a rigore, senza neppure la necessità di assunzione di un atto espresso e con esclusione di qualsiasi (anche diversa) valutazione discrezionale da parte del’Ente, che è vincolato all’applicazione (recte : alla presa d’atto degli effetti) della norma regolamentare, anche per il rispetto di quei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio richiamati dalla stessa società assegnataria. In termini, ex multis, C. Stato, sez. IV, 09-11-2005, n. 6260, per il quale “La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara d’appalto (c.d. lex specialis) esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina di gara, con la conseguenza che qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate valutazioni, l’amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis”; ed anche C. Stato, sez. VI, 08-03-2010, n. 1305 per il quale “anche nella trattativa privata, preceduta da gara informale, le prescrizioni dettate al riguardo sono vincolanti sia per la stazione appaltante che per le concorrenti in quanto la delimitazione preventiva delle potestà discrezionali è vincolante per la stessa amministrazione che vi abbia dato causa”;

    - per tutto quanto sopra non sono accogli bili le controdeduzioni di Renovo in data 25.10.2013 assunte al protocollo comunale in data 26/10/2013 con il n. 18896;

    VISTO l’art. 12 del vigente regolamento di gestione del PIP Novoleto;

    DELIBERA

  • 1)  disattesa ogni diversa e contraria domanda ed istanza, richiamate tutte le motivazioni sopra esposte, di prendere atto (stante il carattere automatico degli effetti) dell’intervenuta decadenza, dell’assegnazione alla soc. Renovo Bionergy Pontremoli srl dell’area di mq 7.467 all’interno del comparto 3 del PIP di Novoleto di cui sopra e di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 78/2013, come meglio ivi descritta, cui si rinvia, per:

    - violazione da parte della società assegnataria del termine perentorio per il versamento dell’acconto del prezzo di cui all’art. 12 del Regolamento di Gestione del PIP (con la decorrenza ivi prevista) , avendo l’assegnataria versato detto importo in data 29.07.2013 e cioè oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno della ricezione della nota del 15.6.2013 prot. n. 10230 (24.06.2013)

    - violazione del termine di presentazione della polizza fideiussoria depositata in Comune in data 27.08.2013 e cioè oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno della ricezione della nota del 15.6.2013 prot. n. 10230 (24.06.2013);

  • 2)  di dichiarare comunque, ove occorrer possa, tale decadenza per tutti i motivi di cui al precedente punto n. 1, con la decorrenza di cui all' art. 12 citato;

  • 3)  di riservarsi ogni altra determinazione, con successivi provvedimenti.

 
 
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DOCUMENTI
·  La delibera della giunta del Comune di Pontremoli che revoca la cencessione per la centrale a biomasse (30.10.2013)
 
·  La lettera del Comitato al sindaco di Pontremoli (30.10.2013)
 
·  L'autorizzazione Unica della Provincia di Massa Carrara alla società Renovo Bioenergy
 
·  L'autorizzazione Unica della Provincia di Massa Carrara- Gli allegati
 
·  La convenzione del Comune di Pontremoli con la società Renovo Bioenergy di Mantova
 
·  L'interrogazione al sindaco
REPORT
·  Il Risarcimento
Comunicato N.5 del Comitato «No-Grazie»
 
·  Il Comitato ha deciso: ricorso al Tar e referendum
Comunicato N.4 del Comitato «No-Grazie»
 
·  La relazione di Federico Valerio presentata al Convegno «Il lato oscuro delle centrali a biomasse»
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·  Il manifesto del Convegno «Il lato oscuro delle centrali a biomasse»
Pontremoli, 21 settembre 2013
 
·  Il Comitato ricorre al Tar contro la centrale a biomasse
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·  Il Comitato dice no alla centrale a biomasse di Novoleto (Pontremoli). Ecco perchè
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RASSEGNA STAMPA
· Nulla la cessione del terreno, stop alla centrale
30 ottobre 2013, Il Tirreno, Cronaca della Lunigiana
· Progetto-biomasse mette in crisi un azienda
3 settembre 2013, La Nazione, Cronaca della Lunigiana
· La centrale divide gli oppositori. Slow-Food propone una società mista
7 settembre 2013, La Nazione, Cronaca della Lunigiana
 

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